L'IMU (Imposta Municipale Unica o Imposta Municipale Propria) è il tributo introdotto, a partire dall'anno 2012, sulla base dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).
Quali immobili riguarda:
Fabbricati, terreni, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa. L’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa (queste ultime solo se appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Come si determina l’imposta:
La base imponibile per i fabbricati è data dalla rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per:
160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5;
65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5);
55 per i fabbricati della categoria catastale C/1
La base imponibile per i terreni è data dal reddito domenicale, rivalutato del 25% e moltiplicato per 135.
La base imponibile per le aree fabbricabili è costituita dal valore venale in comune commercio al 1 gennaio di ogni anno.
Per quanto riguarda la determinazione dell’imposta il calcolo è mensile.
Per nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso di parità di giorni è comunque in capo all’acquirente:
- mese di 28 giorni: il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
- mese di 29 giorni: il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
- mese di 30 giorni: il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;
- mese di 31 giorni: il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese.
Le aliquote sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale e sono pubblicate sul sito ufficiale del Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché sulla presente sezione del sito internet istituzionale.
Come si versa:
Il versamento in autoliquidazione dell’imposta va effettuato tramite modello F24 inserendo il codice catastale del Comune di Buttigliera Alta B305 ed i seguenti codici tributo:
3912 abitazione principale A1, A8 E A9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria C2, C6 e C7)
3913 fabbricati rurali ad uso strumentale per agricoltura
3914 terreni agricoli coltivati ed incolti
3916 aree fabbricabili
3918 altri fabbricati (negozi, uffici, seconde case, altre pertinenze)
3925 quota statale fabbricati D
3930 quota comunale fabbricati D
Non si devono eseguire versamenti quando l’imposta annuale complessivamente dovuta per ciascuna obbligazione tributaria risulti pari o inferiore a € 12,00.