Richiesta di separazione
Richiesta di separazione
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Cittadini coniugati, che intendano chiedere la separazione personale
Descrizione
La Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84) ha previsto la possibilità di effettuare in modo semplificato separazioni e divorzi davanti all’Avvocato e davanti all’Ufficiale di Stato Civile, a determinate condizioni:
1) Separazioni e divorzi davanti all’avvocato ai sensi dell’art. 6:
La Legge prevede all’art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per ogni parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Ai sensi della Legge n. 55/2015 la domanda di divorzio può essere presentata dopo dodici mesi ininterrotti di separazione giudiziale dei coniugi o dopo sei mesi di separazione consensuale. Restano invariate le altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970.
La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti.
L’avvocato incaricato dalle parti, una volta formalizzato l’accordo secondo le previsioni di legge, provvederà alla trasmissione via PEC al Comune competente.
Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
2) Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile ai sensi dell’art. 12:
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente e congiuntamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio, anche senza l’assistenza di un legale.
Questa procedura è attivabile alle seguenti condizioni :
1. consenso di entrambi i coniugi; se uno di essi non vuole recarsi in Comune si deve ricorrere al Tribunale e procedere in conformità a quanto fino ad oggi previsto dalla Legge in materia. Lo stesso vale qualora le parti preventivamente non si accordino in ordine ad uno dei punti della separazione/divorzio.
2. assenza di figli in comune che siano minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti;
3. assenza di patti di trasferimento patrimoniale (è però possibile prevedere la corresponsione di un assegno periodico di mantenimento o assegno divorzile).
Le fasi dell'accordo:
- entrambi i coniugi dovranno presentare, debitamente compilata, una dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi Allegati);
- l'Ufficiale dello Stato Civile, sulla base delle dichiarazioni prodotte, acquisirà idonea documentazione per verificare quanto contenuto nella dichiarazione sopra indicata. Una volta effettuata la verifica, l'Ufficiale dello Stato Civile contatterà i coniugi per fissare l'appuntamento per la redazione dell'atto di separazione/divorzio/modifica delle condizioni di separazione e divorzio;
- il giorno dell'appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile e sarà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti;
- l'Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo);
- nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto (la conferma non è prevista nei casi di sola modifica delle condizioni di separazione o divorzio);
- La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
- La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo.
Ai sensi della Legge n. 55/2015 la domanda di divorzio può essere presentata dopo dodici mesi ininterrotti di separazione giudiziale dei coniugi o dopo sei mesi di separazione consensuale. Restano invariate le altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
• iscrizione dell’atto di matrimonio (cioè il Comune dove è stato celebrato il matrimonio)
• trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero
• residenza di uno dei coniugi
All’atto della sottoscrizione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00, con pagamento in contanti o carta bancomat.
1) Separazioni e divorzi davanti all’avvocato ai sensi dell’art. 6:
La Legge prevede all’art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per ogni parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Ai sensi della Legge n. 55/2015 la domanda di divorzio può essere presentata dopo dodici mesi ininterrotti di separazione giudiziale dei coniugi o dopo sei mesi di separazione consensuale. Restano invariate le altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970.
La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti.
L’avvocato incaricato dalle parti, una volta formalizzato l’accordo secondo le previsioni di legge, provvederà alla trasmissione via PEC al Comune competente.
Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
2) Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile ai sensi dell’art. 12:
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente e congiuntamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio, anche senza l’assistenza di un legale.
Questa procedura è attivabile alle seguenti condizioni :
1. consenso di entrambi i coniugi; se uno di essi non vuole recarsi in Comune si deve ricorrere al Tribunale e procedere in conformità a quanto fino ad oggi previsto dalla Legge in materia. Lo stesso vale qualora le parti preventivamente non si accordino in ordine ad uno dei punti della separazione/divorzio.
2. assenza di figli in comune che siano minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti;
3. assenza di patti di trasferimento patrimoniale (è però possibile prevedere la corresponsione di un assegno periodico di mantenimento o assegno divorzile).
Le fasi dell'accordo:
- entrambi i coniugi dovranno presentare, debitamente compilata, una dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi Allegati);
- l'Ufficiale dello Stato Civile, sulla base delle dichiarazioni prodotte, acquisirà idonea documentazione per verificare quanto contenuto nella dichiarazione sopra indicata. Una volta effettuata la verifica, l'Ufficiale dello Stato Civile contatterà i coniugi per fissare l'appuntamento per la redazione dell'atto di separazione/divorzio/modifica delle condizioni di separazione e divorzio;
- il giorno dell'appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile e sarà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti;
- l'Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo);
- nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto (la conferma non è prevista nei casi di sola modifica delle condizioni di separazione o divorzio);
- La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
- La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo.
Ai sensi della Legge n. 55/2015 la domanda di divorzio può essere presentata dopo dodici mesi ininterrotti di separazione giudiziale dei coniugi o dopo sei mesi di separazione consensuale. Restano invariate le altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
• iscrizione dell’atto di matrimonio (cioè il Comune dove è stato celebrato il matrimonio)
• trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero
• residenza di uno dei coniugi
All’atto della sottoscrizione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00, con pagamento in contanti o carta bancomat.
Come fare
Compilare la richiesta allegata.
Cosa serve
Richiesta
Cosa si ottiene
Separazione personale dei coniugi
Tempi e scadenze
45 giorni dalla data della richiesta
Costi
16,00 euro
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Demografici - Stato Civile - Servizio Elettorale - Servizi Cimiteriali
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Documenti
Documenti - Normativa
Argomenti
Ultimo aggiornamento pagina: 08/01/2025 15:32:20