Descrizione
IL SINDACO
Visto l’art. 1932 del Codice dell’arruolamento militare, approvato con D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
NOTIFICA:
1. - Tutti i cittadini dello Stato e gli stranieri che, con l’arruolamento nell’Esercito (od in altro modo previsto dalla legge sulla cittadinanza 5 febbraio 1992, n. 91), possono divenire tali, che nel corso del corrente anno compiono il diciassettesimo anno di età e che, agli effetti della leva, devono considerarsi legalmente domiciliati in questo Comune ai sensi dell’articolo 1932 del suddetto decreto legislativo n. 66/2010, sono obbligati a domandare entro trenta giorni da oggi, la loro iscrizione nelle liste di leva ed a fornire chiarimenti che in questa occasione potranno essere loro richiesti.
Visto l’art. 1932 del Codice dell’arruolamento militare, approvato con D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
NOTIFICA:
1. - Tutti i cittadini dello Stato e gli stranieri che, con l’arruolamento nell’Esercito (od in altro modo previsto dalla legge sulla cittadinanza 5 febbraio 1992, n. 91), possono divenire tali, che nel corso del corrente anno compiono il diciassettesimo anno di età e che, agli effetti della leva, devono considerarsi legalmente domiciliati in questo Comune ai sensi dell’articolo 1932 del suddetto decreto legislativo n. 66/2010, sono obbligati a domandare entro trenta giorni da oggi, la loro iscrizione nelle liste di leva ed a fornire chiarimenti che in questa occasione potranno essere loro richiesti.
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Ultimo aggiornamento pagina: 02/01/2020 15:03:59