Descrizione
Si informano i cittadini che dal 3-4-2020 è entrata in vigore una nuova Ordinanza del Presidente della Regione Piemonte che, oltre a prorogare, in linea con il Dpcm dell'1-4-2020, tutte le restrizioni previste sul territorio regionale per il contenimento della diffusione dell'epidemia di Covid-19 introduce alcune novità che riassumiamo, rimandando al link allegato per il testo integrale del provvedimento.
* Vietata ogni attività sportiva all’aria aperta, salvo brevi uscite solo entro una distanza massima di 200 metri dalla propria abitazione;
* Estesa in modo specifico anche ai mercati la regola che vi si possa recare una sola persona per nucleo familiare, come già previsto per tutti gli altri esercizi commerciali;
* Badanti e colf possono proseguire l’attività lavorativa solo in caso di assistenza necessaria per persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti.
L’ordinanza stabilisce inoltre che gli spostamenti dei volontari sono consentiti, ma solo se strettamente connessi alla gestione dell’emergenza; la priorità di accesso agli esercizi commerciali è valida per tutti gli operatori impegnati in prima linea nell’emergenza e in possesso di regolare tesserino, farmacisti compresi.
Insieme alla Prefettura, si sta inoltre valutando la possibilità di incrementare il regime sanzionatorio.
Tra gli altri divieti prorogati al 13-4 si ricordano:
* Divieto di ogni spostamento, salvo quelli motivati da coprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, da autocertificare comunque con appositi moduli del Ministero dell'Interno
* Divieto di spostamento in altre abitazioni diverse dalla principale, comprese le seconde case di vacanza
* Vietati gli assembramenti di più di due persone
* In luogo pubblico è necessario mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro
* Chiusura di tutti gli esercizi commerciali che non vendano beni di prima necessità
* Accesso consentito alle attività commerciali di vendita di beni primari a un solo componente del nucleo familiare
* Consentite le consegne a domicilio di ogni settore merceologico
* Chiusura di parchi, giardini e aree gioco
* Possibilità di uscita con il proprio animale domestico per le sue necessità fisiologiche solo nelle immediate vicinanze dell'abitazione
* Vietata ogni attività sportiva all’aria aperta, salvo brevi uscite solo entro una distanza massima di 200 metri dalla propria abitazione;
* Estesa in modo specifico anche ai mercati la regola che vi si possa recare una sola persona per nucleo familiare, come già previsto per tutti gli altri esercizi commerciali;
* Badanti e colf possono proseguire l’attività lavorativa solo in caso di assistenza necessaria per persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti.
L’ordinanza stabilisce inoltre che gli spostamenti dei volontari sono consentiti, ma solo se strettamente connessi alla gestione dell’emergenza; la priorità di accesso agli esercizi commerciali è valida per tutti gli operatori impegnati in prima linea nell’emergenza e in possesso di regolare tesserino, farmacisti compresi.
Insieme alla Prefettura, si sta inoltre valutando la possibilità di incrementare il regime sanzionatorio.
Tra gli altri divieti prorogati al 13-4 si ricordano:
* Divieto di ogni spostamento, salvo quelli motivati da coprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, da autocertificare comunque con appositi moduli del Ministero dell'Interno
* Divieto di spostamento in altre abitazioni diverse dalla principale, comprese le seconde case di vacanza
* Vietati gli assembramenti di più di due persone
* In luogo pubblico è necessario mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro
* Chiusura di tutti gli esercizi commerciali che non vendano beni di prima necessità
* Accesso consentito alle attività commerciali di vendita di beni primari a un solo componente del nucleo familiare
* Consentite le consegne a domicilio di ogni settore merceologico
* Chiusura di parchi, giardini e aree gioco
* Possibilità di uscita con il proprio animale domestico per le sue necessità fisiologiche solo nelle immediate vicinanze dell'abitazione
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Ultimo aggiornamento pagina: 04/04/2020 16:27:10