Rendicontazione proventi violazioni codice della strada
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Rendicontazione dei proventi relativi alle violazioni del Codice della strada
L'art. 142, comma 12 quarter, del decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 prevede per tutti gli Enti locali (comuni, unioni di comuni, province e Città Metropolitane) l'obbligo di rendicontare, entro il termine del 31 Maggio di ciascun anno, i proventi relativi alle violazioni del Codice della strada dell'esercizio precedente. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno del 30 Dicembre 2019, sono state impartite disposizioni di dettaglio sul predetto obbligo di rendicontazione e sulle modalità di accesso alla procedura informatica per la trasmissione dei dati.
Le recenti modifiche normative al predetto art.142, comma 12 quarter, del D.Lgs n.285/92 - apportate dal D.L. Settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, della L. 9 Novembre 2021, n.156 - hanno introdotto l'obbligo in capo a ciascun ente locale di pubblicare la relazione sui proventi.
Le recenti modifiche normative al predetto art.142, comma 12 quarter, del D.Lgs n.285/92 - apportate dal D.L. Settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, della L. 9 Novembre 2021, n.156 - hanno introdotto l'obbligo in capo a ciascun ente locale di pubblicare la relazione sui proventi.
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Anno 2024 - Rendicontazione proventi CDS[.pdf 213,3 Kb - 27/05/2025]
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Anno 2023 - Rendicontazione proventi CDS[.pdf 207,58 Kb - 27/05/2025]
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Anno 2022 - Rendicontazione proventi CDS[.pdf 207,59 Kb - 27/05/2025]
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Anno 2021 - Rendicontazione proventi CDS[.pdf 117,49 Kb - 27/05/2025]
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Anno 2020 - Rendicontazione proventi CDS[.pdf 55,41 Kb - 27/05/2025]
Ultimo aggiornamento pagina: 27/05/2025 16:25:19
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